CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 08.03.2020 ORE 15.45

Le disposizioni del DPCM del 08.03.2020 producono effetto immediato e sono valide fino al 3 APRILE in **Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti**

Data di pubblicazione:
08 Marzo 2020
CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 08.03.2020 ORE 15.45
  1. Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia. Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
  2. Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
  3. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
  4. Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
  5. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. È consentita l'apertura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
  6. Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  7. Chiusi i musei, gli altri istituti, i luoghi della cultura e le biblioteche
  8. Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri
  9. Sospese tutte le manifestazioni organizzate
  10. Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

  1. Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
  2. Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone.
  3. NB PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA.

    Testo completo >> http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 07 Dicembre 2022