COVID-19/CORONAVIRUS: Aggiornamento al12.03.2020 ore ore 11.15

MISURE IN VIGORE FINO AL 25 MARZO 2020 - DPCM dell'11.03.2020

Data di pubblicazione:
12 Marzo 2020
COVID-19/CORONAVIRUS: Aggiornamento al12.03.2020 ore ore 11.15

Per effetto del DPCM dell'11.03.2020:

SOSPESE le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione quelle consentite all'allegato 1 del DPCM;

CONSENTITE attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM;

APERTI: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

CHIUSI, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari;

SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

SOSPESE le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

AUTORIZZATE ad aprire, come prevede l'allegato 2 del DPCM, sono:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ll Presidente della Regione potrà intervenire sul trasposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

Gli uffici della pubbliche amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuando le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
- sia utilizzato al massimo lo Smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

In allegato:

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020
    Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
  2. Allegato 1 del DPCM;
  3. Allegato 2 del DPCM;
  4. Una Scheda riassuntiva delle attività sospese e consentite