DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU n.125 del 16-5-2020)

Data di pubblicazione:
17 Maggio 2020
DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2

🔴 *DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2*
(G.U. nr.125 del 16 maggio 2020)

🔴*IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE*

cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all'interno della *REGIONE*.
*All'interno della regione non occorrerà più avere una ragione specifica per spostarsi e non servirà più l'autodichiarazione.*

*fino al 2 giugno* sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova;

le uniche motivazioni di spostamento in una *regione diversa* sono:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE

in ogni caso, è *sempre consentito* il rientro presso il proprio:
● DOMICILIO
● ABITAZIONE
● RESIDENZA

fino al 2 giugno sono *vietati gli spostamenti da e per l'estero* sia con mezzo pubblico che privato

gli unici *spostamenti da e per l'estero consentiti* sono per:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE
● RIENTRO DOMICILIO - ABITAZIONE - RESIDENZA

dal 3 giugno 2020, gli spostamenti *da e per l'estero* potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico

gli spostamenti tra:
● STATO DEL VATICANO
● REPUBBLICA DI SAN MARINO
e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
_(si intendono spostamenti all'interno della stessa regione)_

divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a *quarantena*

divieto assoluto di *assembramenti* in:
● LUOGHI PUBBLICI
● LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):
● MANIFESTAZIONI
● EVENTI O SPETTACOLI
● CONVEGNI
● CONGRESSI
● FUNZIONI RELIGIOSE

*fino al 31 luglio* restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità "da remoto":
● ATTIVITÀ DIDATTICHE
● ATTIVITÀ SCOLASTICHE
● UNIVERSITÀ
● ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
● CORSI PROFESSIONALI
● MASTER
● CORSI PROFESSIONALI SANITARI
● UNIVERSITÀ PER ANZIANI
● CORSI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI

🔴*ATTIVITÀ COMMERCIALI*

per quanto riguarda gli *ESERCIZI COMMERCIALI* non rileva più la tipologia di attività, ma il *RISPETTO DI PROTOCOLLI* o *LINEE GUIDA* adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale.

▶️ quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! MA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA FORNITE DALLE REGIONI CHE SI DIFFERENZIERANNO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.
▶️ il principio cardine rimarrà sempre quello del *divieto di assembramento e distanza di sicurezza!*
▶️ le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica.
Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali.

🔴 *SANZIONI*

denuncia penale all'Autorità Giudiziaria _(tranne nei casi previsti dall'art. 650 cp.)_

in tutti gli altri casi _(compresi quelli di cui all'art. 650 cp.)_ sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 400.

se commessa con l'utilizzo di un veicolo pagamento in misura ridotto di € 533,33

entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 30% se pagate entro 30 gg. _(fino al 31 luglio)_

nel caso di illeciti commessi da esercenti attività commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 30 gg.

i proventi delle sanzioni:
▶️ andranno allo stato se violazioni ai decreti
▶️ andranno alle regioni se violazioni di ordinanze regionali

coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e violano le limitazioni imposte, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 1265/34

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 07 Dicembre 2022