Covid-19: misure di contenimento (Green pass “base” e Green pass “rafforzato”)

Data di pubblicazione:
06 Dicembre 2021
Covid-19: misure di contenimento (Green pass “base” e Green pass “rafforzato”)

l Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha adottato alcune misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il decreto introduce importanti novità nelle modalità di utilizzo della Certificazione verde (Green pass), la cui validità, a partire dal 15 dicembre 2021, è ridotta da 12 a 9 mesi decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo, nonché dalla data di avvenuta guarigione solo per i soggetti ammalatisi di Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino o dal compimento del prescritto ciclo o dalla data di assunzione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di 6 mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Secondo il Decreto 172/2021, l’utilizzo della Certificazione verde “base” viene esteso, a partire dal 6 dicembre 2021, a ulteriori settori: servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale, accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce dei centri benessere e per l’attività sportiva.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 viene introdotto, in zona bianca, il Green pass “rafforzato”, valido soltanto per coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 o sono guariti dall’infezione da Covid-19, anche dopo la somministrazione del vaccino. Il Green pass “rafforzato” non è richiesto per i minori di età inferiore a 12 anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il Green pass “rafforzato” è necessario per accedere alle attività nei seguenti ambiti:

  • cerimonie pubbliche;
  • feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose) e attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché per le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale);
  • spettacoli aperti al pubblico;
  • spettatori di eventi e competizioni sportive.


Il Decreto-Legge 172/2021 stabilisce inoltre, a partire dal 15 dicembre, l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), polizia locale e personale del soccorso pubblico.

Dalla stessa data del 15 dicembre 2021 entra in vigore, per gli operatori sanitari e sociosanitari, l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione o all'eventuale dose unica.

Per ulteriori informazioni sul Green pass è possibile consultare il paragrafo qui di seguito o le pagine dedicate sul sito del governo.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

Fonte e ulteriori informazioni: Regione Lombardia

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 07 Dicembre 2022